Compiti dell’energy manager nominato

Al tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (o energy manager) vengono attribuiti una serie di compiti e di adempimenti da espletare. Ovviamente ai compiti previsti dalla legge se ne aggiungeranno altri, su base volontaria ma tipici del ruolo assunto, quali ad esempio la promozione di buone pratiche, sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti, valutazione ed eventuale studio di fattibilità di interventi di efficientamento, coordinamento delle richieste di incentivi.

Si riportano di seguito i principali compiti previsti dalla legge:

  • L’art.19 della Legge 10/91 prevede che l’energy manager individui le azioni, gli interventi, le procedure e quanto  altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicuri la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisponga i dati energetici necessari per la comunicazione stessa.
  • L’articolo 26, comma 7 della legge 10/91 ha introdotto per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o economici. Il  D.Lgs. 192/05 come modificato dalla Legge 90/13 all’art. 8 comma 1 recita che “gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato”.
  • L’energy manager assume il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di nomina, ai sensi dell’Allegato II del D.Lgs. 115/08, punto 4, lettera p).

Altri dettagli sulle funzioni e sul profilo professionale dell’energy manager sono riportati al punto 18 della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014. Si ricorda che l’energy manager può essere sia una figura interna all’ente/società/organizzazione che procede alla nomina che esterna alla stessa.