Nomina dell’energy manager e certificati bianchi

Ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 (articolo 5 comma1) i progetti di certificati bianchi possono essere eseguiti:

a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni;

b)  mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;

c)  da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile dell’intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, tale certificazione è richiesta per il solo soggetto proponente.

Nell’Allegato I, punto 4 (documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti) è stabilito che i progetti devono contenere nella documentazione da trasmettere, pena inammissibilità, una serie di informazioni, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Una delle richieste è di fornire: “nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l’avvenuta nomina per l’anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva“.

Il soggetto responsabile del meccanismo dei certificati bianchi è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Per maggiori informazioni, approfondimenti, richieste e per la presentazione dei progetti per la richiesta di certificati bianchi si rimanda all’apposita sezione del sito GSE.