Energy manager e certificazione EGE ai fini dei TEE

Ai sensi del D.M. 21 luglio 2025 sia il proponente che il titolare del progetto (che possono coincidere) sono tenuti a presentare la documentazione relativa all’avvenuta nomina dell’energy manager per l’anno in corso. Il nominativo dell’energy manager può essere cambiato. Rispetto alle linee guida precedenti sul meccanismo, laddove il soggetto che chiede i certificati bianchi scenda sotto la soglia d’obbligo della nomina dell’energy manager non è più tenuto ad effettuarla nel corso della vita utile del progetto, a meno che successivamente i consumi non tornino a superare i 1.000 o 10.000 tep/anno.