Nel caso di un termovalorizzatore come si procede al computo dei tep?
Nel conteggio dei consumi va considerata oltre all’energia elettrica consumata anche l’energia elettrica prodotta?
I consumi di gasolio relativi ai mezzi utilizzati per fare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere convertiti in tep ed essere conteggiati ai fini del calcolo complessivo?
Ai sensi della Circolare 18 dicembre 2014 è da considerare soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da scarti e rifiuti utilizzabili a fini energetici nel rispetto della normativa vigente (punto 6 della nota esplicativa). L’energia dei prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in tep mediante la relazione (punto 13 della nota esplicativa):
E = m x c / cp
dove:
E = consumo energetico (tep/a)
m = massa del prodotto combustibile consumata nell’anno (t/a)
c = potere calorifico inferiore del prodotto combustibile (GJ/t)
cp = potere calorifico inferiore del petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep
La tabella 1 della Circolare fornisce esemplificativamente l’equivalenza energetica di alcuni prodotti combustibili. I valori in essa riportati sono indicativi e da adottare solo in mancanza di dati precisi sui prodotti combustibili utilizzati.
Non va computata l’energia elettrica prodotta. Nel computo bisogna invece tener conto anche del carburante consumato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti (ovviamente se non si tratta di servizi esternalizzati).