Il D.Lgs. 115/08, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, ha previsto che nel caso di soggetto pubblico obbligato alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager) il tecnico di controparte del contratto servizio energia debba essere l’energy manager nominato.