Per le flotte aziendali sono da conteggiare i consumi di combustibile per la movimentazione degli stessi (siano essi camion, automobili, motocicli, navi, aerei, etc.), ma non l’energia dell’eventuale prodotto trasportato (es. gasolio all’interno della cisterna).
In caso di approvvigionamento dall’estero, come può essere ad esempio il caso del settore navale o aereo, si rileva che né la legge 10/91 né la Circolare Mise 18 dicembre 2014 si esprimono direttamente sul tema. Si suggerisce, in via prudenziale, di conteggiare tutta la fonte utilizzata sul territorio italiano, qualunque ne sia la provenienza, sulla base del punto 6 della nota esplicativa della citata Circolare che rileva che sono soggetti obbligati coloro “cui è riconducibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, sempreché tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta ad altro soggetto”. La valutazione dei consumi può essere fatta sia mediante contabilizzazione che mediante stima.
Si segnala l’avvio di un confronto con il MiSE sul tema, per cui eventuali aggiornamenti saranno riportati sul presente sito.