La presente Circolare, qui riportata a soli fini informativi e di consultazione, è stata abrogata dalla Circolare MiSE 18 dicembre 2014 (unitamente alla nota esplicativa in essa riportata).
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 3 MARZO 1993, N. 226/F (GU 9 MARZO 1993, N. 56)*
Art. 19 della Legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
All’Unione italiana delle camere di commercio
Alle regioni e alle province autonome tramite i commissari di Governo
All’Unione delle province italiane (UPI)
All’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
All’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA)
Alla Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria)
Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi)
Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio)
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti)
Alla Confederazione cooperative italiane (Confcooperative)
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (Lega)
All’Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)
Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)
All’Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)
Alla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE).
1. L’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
2. Con circolare n. 219/F del 2 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 57 del 9 marzo 1992, sono state illustrate le modalità di applicazione della predetta disposizione, fornendo indicazioni circa le funzioni ed il profilo professionale ideale dei tecnici responsabili per l’uso razionale dell’energia, nonché in merito alle metodologie di valutazione dei consumi energetici ed alle modalità di effettuazione della prescritta comunicazione annuale, chiarendo in particolare quali siano i soggetti obbligati all’osservanza della norma e richiamando le sanzioni amministrative pecuniarie con cui è punita la mancata nomina del tecnico responsabile.
I contenuti della predetta circolare e dell’unita nota illustrativa sono tuttora validi e confermati salve le modifiche di seguito indicate, conseguenti all’esperienza maturata ed ad alcune novità intervenute, anche a livello legislativo.
3. Nell’approssimarsi della scadenza del termine per la prossima comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la presente circolare si ritiene opportuno sollecitare un’ulteriore autonoma opera di sensibilizzazione da parte di codesti uffici, enti ed associazioni, volta in particolare a ricordare ai soggetti obbligati la necessità di reiterare, ciascun anno, entro il 30 aprile, la comunicazione del nominativo del tecnico responsabile nominato, anche nel caso non vi siano variazioni rispetto alle comunicazioni dell’anno precedente, ed a richiamare l’attenzione sulla necessità di effettuare tale comunicazione anche da parte degli eventuali nuovi soggetti obbligati.
4. Si fa presente che, avendo l’Istituto nazionale di statistica predisposto ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali, una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 91), è opportuno adottare tale nuova classificazione anche ai fini dell’indicazione dell’attività economica dei soggetti obbligati alle comunicazioni in argomento. Per le esigenze di elaborazione dei dati contenuti in tali comunicazioni è tuttavia sufficiente l’indicazione delle prime due cifre del nuovo codice numerico ISTAT di classificazione, che individuano le “divisioni” delle attività economiche, seguite dalla relativa descrizione della divisione di attività, tralasciando invece il codice alfabetico che contraddistingue le sezioni e le sottosezioni della medesima classifica. Per comodità di compilazione della comunicazione da parte dei soggetti obbligati si riproduce nell’allegato 2 tale nuova classificazione riassuntiva, tratta dal volume “Classificazioni delle attività economiche” edito dall’ISTAT quale supplemento all’Annuario statistico italiano, metodi e norme, serie C – n. 11 – edizione 1991.
5. Si rende noto che il decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante norme urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi, contiene all’art. 6, commi 1 e 2, disposizioni rilevanti anche per tutti i soggetti obbligati alla nomina e comunicazione dei tecnici responsabili per l’uso razionale dell’energia in quanto prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 34, comma 8, della legge n. 10/1991, vengono applicate, in caso di omessa o ritardata comunicazione, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto succitato. La predetta disposizione fa si che i soggetti obbligati che provvedano per la prima volta alla nomina del tecnico responsabile entro la prossima scadenza del 30 aprile 1993 non potranno essere sanzionati per le omissioni relative agli anni precedenti, ferme restando le esclusioni dagli incentivi previste dall’art. 19, comma 2, della legge n. 10/1991.
6. Si rende noto altresì che, nell’ambito di un accordo di programma in atto tra questo Ministero e la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE), al fine di snellire ed agevolare le procedure di acquisizione ed elaborazione delle comunicazioni, si è stabilito che la FIRE operi da tramite nei confronti di questo Ministero per l’acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per l’uso razionale dell’energia.
A decorrere dal 1993 le comunicazioni relative a tali tecnici devono pertanto essere spedite a questo Ministero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
FIRE: Casella postale n. 2334 00185 ROMA AD
7. Tenuto conto delle novità sopra evidenziate, è stato predisposto un nuovo schema di comunicazione (allegato 1 alla presente circolare) da utilizzarsi in luogo dello schema allegato alla nota illustrativa fornita con la richiamata circolare n. 219/F.
Si raccomanda di compilare le comunicazioni annuali secondo tale nuovo schema, evitando, salvi casi di reale necessità, note di accompagnamento, lettere di trasmissione od altro.
8. Fermo restando il termine di scadenza per l’invio della comunicazione annuale, fissato perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia l’opportunità che le comunicazioni non vengano inoltrate anteriormente al 1° marzo del medesimo anno al fine di consentire di concentrare in un periodo di tempo limitato l’attività di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute.
9. Si precisa che, essendo prevista con periodicità annuale l’acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, le eventuali sostituzioni del proprio tecnico effettuate dai soggetti obbligati nel corso dell’anno non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per l’ordinaria comunicazione annuale.
10. Nell’ambito del già citato accordo di programma tra questo Ministero e la FIRE, si è concordato sull’opportunità che la FIRE pubblichi periodicamente su un proprio opuscolo gli elenchi dei tecnici responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche al fine di favorire incontri tra esperti operanti nei medesimi settori I dati riportati saranno:
– divisioni di attività economica (in base a quali verranno ordinati gli elenchi);
– denominazione o ragione sociale del dichiarante;
– eventuale nome abbreviato;
– indirizzo del dichiarante;
– cognome, nome, numero telefonico, numero fax del tecnico responsabile.
Inoltre, nel caso vengano comunicati anche dei responsabili locali, per ognuno di essi:
– centro (i) di consumo di competenza del responsabile locale;
– cognome, nome, numero telefonico, numero fax del responsabile locale.
11. La pubblicazione dei dati di cui sopra non comporterà alcuna spesa a carico del soggetto che effettua la comunicazione ed avverrà esclusivamente previo il suo assenso; pertanto lo schema di comunicazione di cui all’allegato 1 è stato integrato al riquadro 4, rispetto al precedente schema di cui alla circolare n. 219/F del 2 marzo 1992.
Il Ministro: GUARINO