La presente Circolare, qui riportata a soli fini informativi e di consultazione, è stata abrogata dalla Circolare MiSE 18 dicembre 2014 (unitamente alla nota esplicativa in essa riportata).
CIRCOLARE, DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 2 MARZO 1992, N. 219/F.
Art. 19 della legge n. 10 del 1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Agli Uffici provinciali dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
All’Unione delle province italiane (UPI)
All’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
All’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA)
Alla Confederazione generale dell’industria italiana (CONFINDUSTRIA)
Alla Confederazione italiana della piccola e media Industria (CONFAPI)
Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO)
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI)
Alla Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGA)
Alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)
Alla confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)
All’Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)
Alla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE)
l. L’Art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
2. Poiché a decorrere dal corrente anno la mancata nomina del predetto tecnico responsabile da parte dei soggetti obbligati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, questo Ministero, avvalendosi anche della collaborazione della Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE), ha ritenuto opportuno predisporre l’unita nota esplicativa e di chiarimento circa la portata e le modalità di adempimento di tale obbligo.
3. La presente circolare, con l’unita nota esplicativa, è pertanto indirizzata a codesti, uffici, enti ed associazioni, affinché possono avvalersene ai fini dell’autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da questo Ministero.
Il Ministro: BODRATO
Nota illustrativa e di chiarimento allegata alla circolare concernente l’obbligo di nomina e comunicazione dei tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
Soggetti obbligati
l. La nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici richiamate al punto 18.
2. Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d’energia sia pubblici che privati, forniti o meno di personalità giuridica; anche gli enti privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.
3. Sono pertanto Soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma, come esplicitato ai punti 18 e 19:
a) le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
b) le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);
c) gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Unità sanitarie locali, Istituti autonomi case popolari, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
d) altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).
4. Non sono invece Soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica a questi fini l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllate e controllanti.
5. L’obbligo di comunicazione grava sui Soggetti e non sulle loro articolazioni organizzative interne. Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto sull’organo che può esprimerne all’esterno la volontà, quindi in linea di massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o appositamente delegato.
6. Anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche, responsabile dell’eventuale violazione dell’obbligo è da ritenere in linea di massima chi ne abbia la rappresentanza o l’amministrazione, fermo restando che l’Ente o la persona giuridica sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
7. Ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che soggetto consumatore sia la persona fisica la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, semprechè tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto. È inoltre da considerare Soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche, giacimenti di gas naturale) o da risorse rinnovabili (quali quelle solari, eoliche, idrauliche).
8. Tale definizione di Soggetto consumatore prescinde dalla circostanza che lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco veicolare, ecc.) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la gestione.
9. Ai fini di cui al punto 7, inoltre, nessun rilievo hanno la forma scritta o verbale del contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello stesso, l’eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da terzi.
Sanzioni
10. La mancanza o il ritardo della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile comporta l’esclusione dai contributi in materia di risparmio energetico previsti dalla legge n. 10/91, con riferimento all’anno o agli anni cui tale violazione è riferita.
11. L’omissione o il ritardo della nomina del medesimo tecnico responsabile, desumibile dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione, comporta a decorrere dal corrente anno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire.
12. La nomina tardiva non sana la violazione e non fa venire meno la sanzione pecuniaria. Potrà tuttavia essere considerata ai fini dell’applicazione della sanzione tra il massimo ed il minimo previsti.
Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all’art. 19 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia svolga le seguenti funzioni:
– individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;
– predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
– predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.
14. Nel responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all’effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.
15. Per essere efficace l’opportunità di intervento deve avere una genesi interna all’Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall’altro detenga un’approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell’energia.
16. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell’Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un’idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi.
17. Dal punto di vista del profilo culturale-professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l’Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.
Metodologia di valutazione dei consumi energetici
18. L’obbligo della nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è determinato dal superamento, nel corso dell’anno precedente, di una soglia di consumi energetici che è fissata dalla legge:
– per Soggetti operanti nel settore Industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petroli per anno (tep/a);
– per Soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti 1000 tep/a.
19. La valutazione dei consumi va riferita all’energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come definiti al punto 23.
20. Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il combustibile consumato dall’autobotte, mentre non va ovviamente considerato il contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso di distribuzione di metano vanno considerati i soli consumi relativi al servizio di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio, ecc.) e non il contenuto energetico del metano distribuito. Analogamente nel caso di raffinazione di idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel processo di raffinazione.
21. La valutazione dei consumi va effettuata in termini di energia primaria ed espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); in particolare:
a) L’energia dei prodotti combustibili è valutata tenendo conto del loro potere calorifico inferiore e dell’energia impegnata per la loro produzione.
La tabella A fornisce esemplificativamente l’equivalenza energetica di alcuni prodotti combustibili. I valori in essa riportati sono indicativi e da adottare solo in mancanza di dati precisi sui prodotti combustibili utilizzati. Si precisa che l’energia dei prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in tep mediante la relazione:
-
- E = mc/cp
dove:
E = consumo energetico (tep/a)
m = massa del prodotto combustibile consumata nell’anno (t/a)
c = potere calorifico inferiore del prodotto combustibile (GJ/t)
cp = potere calorifico inferiore del petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep
b) L’energia elettrica viene valorizzata in:
0,23 tep/MWh se in alta o media tensione
0,25 tep/MWh se in bassa tensione
c) L’energia di fluidi termovettori viene valutata mediante la relazione:
- E = 1.2 m D H /cp
dove:
E, m, cp, sono le grandezze di cui alla formula (1), espresse nelle stesse unità di misura
D H = variazione di entalpia del fluido termovettore (GJ/t)
1.2 = fattore correttivo (adimensionale) che tiene conto del rendimento di produzione e distribuzione dell’energia termica.
d) l’energia derivante da risorse idrauliche, geotermiche nonché da fonte solare, eolica ecc. viene valorizzata con le metodologie di cui alla lettera b) o alla lettera c), a seconda che si tratti di produzione di energia elettrica o di produzione di energia termica.
Presentazione della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
22. I Soggetti indicati al punto 18 debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Direzione generale delle fonti dell’energia e delle industrie di base Via Molise, 2 00187 ROMA il nominativo del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia entro il 30 aprile di ogni anno.
La comunicazione va reiterata ciascun anno entro la data sopra indicata anche nel caso non vi siano variazioni rispetto all’anno precedente. La comunicazione va redatta su carta semplice e spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del termine, prescritto fa fede il timbro postale di spedizione. È necessario pertanto conservare per almeno cinque anni copia della comunicazione e della relativa ricevuta.
23. Qualora l’attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di consumo energetico intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
In tal caso è richiesto, anche se non prescritto, che i nominativi dei responsabili locali vengano comunicati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato contestualmente alla comunicazione di cui al punto 22.
24. Il Ministero dell’industria, del commercio dell’artigianato dispone di un sistema informatico con banca dati dei responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Ai fini di agevolare la funzione di immissione ed elaborazione dei dati è raccomandato che la comunicazione di cui ai punti 22 e 23 venga compilata seguendo lo schema di cui all’Allegato 1.
La seconda pagina dell’Allegato 1 può essere compilata, pur non essendo obbligatorio farlo, qualora il Soggetto abbia nominato dei responsabili locali; tale seconda pagina non deve comunque essere inviata qualora non compilata.
25. Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai consumi da fonte primaria di cui all’Allegato 1, nonché alla seconda pagina dell’allegato stesso, non è prescritta pur essendo gradita.
26. Nel caso in cui per un Soggetto che ha comunicato negli anni precedenti il nominativo del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia decadano le condizioni di obbligatorietà, è opportuno che di tale circostanza, per il primo anno in cui la condizione si verifica, sia data tempestiva comunicazione a questo Ministero. Ciò al fine di evitare inutili accertamenti.
27. Qualora Soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti ritengano utile la nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia pur non ricorrendo le condizioni di obbligatorietà prescritte dalla legge e precisate al punto 18, è gradito ne diano conoscenza al Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato negli stessi termini e con le stesse modalità prescritte per i soggetti obbligati.
In tal caso è tuttavia opportuno che, per evitare equivoci, nelle comunicazioni stesse siano sempre indicati i dati di cui al punto 25 in modo che risulti evidente che si tratta di comunicazione di un soggetto non obbligato.
TABELLA A EQUIVALENTE ENERGETICO Dl ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI (Valori indicativi espressi in tep primari per unità fisica di prodotto) |
Prodotto Equivalenza in tep |
Gasolio 1 t = 1,08 tep Olio combustibile 1 t = 0,98 tep Gas di petrolio liquefatti (GPL) 1 t = 1,10 tep Benzine 1 t = 1,20 tep Carbon fossile 1 t = 0,74 tep Carbone di legna 1 t = 0,75 tep Antracite e prodotti antracinosi 1 t = 0,70 tep Legna da ardere 1 t = 0,45 tep Lignite 1 t = 0,25 tep Gas naturale 1000 Nm3 = 0,82 tep |