Chi deve nominare l’energy manager

Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 sono obbligati alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche detto energy manager:

  • i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
  • i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione “soggetti obbligati” della nota esplicativa, precisa che sono soggetti obbligati tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica; sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma:

  • le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
  • le persone giuridiche (es. associazioni, fondazioni, società per azioni ecc.);
  • enti pubblici anche non economici (es. Comuni, Province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari territoriali per l’edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
  • altri soggetti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute, società semplici, irregolari o di fatto, comprensori, consorzi, ecc.).

Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.

L’adempimento all’obbligo di nomina va espletato entro il 30 aprile di ogni anno.