La nomina dell’Energy Manager è oggi un obbligo di legge per le organizzazioni che superano specifiche soglie di consumo energetico, definite dall’art. 19 della Legge 10/1991. In particolare, l’obbligo riguarda i soggetti industriali con consumi annui oltre 10.000 tep e quelli degli altri settori con consumi superiori a 1.000 tep. La comunicazione del nominativo deve essere effettuata ogni anno entro il 30 aprile secondo le modalità previste da FIRE. Il mancato adempimento può comportare sanzioni e la perdita di accesso ad alcuni incentivi. Va inoltre ricordato che il criterio è basato solo sui consumi energetici complessivi espressi in tep, indipendentemente da dimensione aziendale, numero di dipendenti o spesa energetica.
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