Esperto Gestione Energia
Articolo 11, comma 15, Allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della Legge 09/01/1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell’allegato E. Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7, della legge 09/01/1991, n. 10, negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sull’applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.



